Assicurazione professionale: obbligatoria da agosto 2012
Le assicurazioni stipulate per la copertura della responsabilità civile professionale, diventeranno obbligatorie per tutti i professionisti a partire dal prossimo 13 agosto 2012 e per tutti gli incarichi a partire da tale data, al fine di garantire la copertura assicurativa per i rischi legati allo svolgimento e all’esercizio delle attività professionali.
L’obbligo di sottoscrizione della polizza RC professionale, è esteso a tutte le categorie di professionisti che ricadono nelle istituzioni degli ordini professionali, quali ad esempio medici, avvocati, ingegneri, architetti e via dicendo.
L’art. 3 comma 5 lettera e del Decreto Legge 138/2011 – manovra finanziaria – prevede inoltre che il professionista al momento dell’accettazione dell’incarico professionale, avrà l’obbligo
di informare il cliente sugli estremi della polizza per la responsabilità professionale, comunicando il relativo massimale.
L’assicurazione professionale ha quindi il compito di tutelare sia il cliente, sia il professionista, in quanto in malaugurato caso di errore di quest’ultimo, a coprire spese e danni derivanti sarà la compagnia assicuratrice.
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Temo che il primo effetto sarà l’aumento delle cause contro il professionista al primo segno di malcontento da parte del cliente
L’assicurazione professionale estesa ” urbi et orbi” secondo me servirà solo a creare dei problemi.In primo luogo può essere discriminante.Più è alto il tuo massimale e più lavoro;è come i concorsi,se non si fatturano milioni di euro non puoi parteciparvi.E allora come si fa ad iniziare?Sarebbe molto più pratico per il professionista,in base al tipo ed importo dell’ incarico,di volta in volta,stipulare una polizza assicurativa relativa a quel lavoro in particolare.Ovverosia più lavoro e più mi assicuro.Otre tutto, non mi sembra che il lavoro abbondi in questo momento storico.Mi chiedo se non sia l’Ordine a dover stipulare una polizza unica collettiva per tutti i suoi iscritti,ognuno paga in base ai propri versamenti alla cassa di previdenza,sarebbe forse più democratico. E continuando sui vari inconvenienti. Diventerà ancora più difficile acquisire lavoro in quanto occorrerà ricaricare sul cliente i costi assicurativi.Già mi sono capitati alcuni casi,come C.T.P. per dei colleghi,che i loro clienti,ingiustamente e mal consigliati da avvocati senza scrupoli,hanno intentato cause per danni,pur di recuperare soldi,visto che alla fine sono le assicurazioni che pagano.Insomma questa storia sulle assicurazioni,pur giusta come principio,andrebbe regolamentata molto attentamente,sopratutto in un paese come il nostro, dove il senso etico,non solo del professionista ma anche del cliente,è un concetto completamente obsoleto.
Parlo dell’obbligo della assicurazione R.C. professionale.
Mi sembra che ci sia una bella presa in giro da parte dei ns. organi professionali e dalle compagnie di assicurazione. La nuova legge impone che il professionista, a tutela soprattutto del Cliente, sia coperto da IDONEA polizza assicurativa per i rischi professionali. Tutte le polizze che io ho potuto valutare sono redatte con la clausola CLAIMS MADE. Per questo tipo di polizza le sentenze hanno stabilito che sono da consisderarsi contratti aticipi, leciti, ma non rispondenti a quanto precisa in modo chiarissimo il codice civile all’. 1917. Inoltre per dimostrare quanto siano raccomandabili queste polizze, sempre le sentenze precisano che se la specifica clausola claims made non viene confermata dal cliente con la doppia firma, questo tipo di contratto assicurativo è da considerarsi vessativo. Oltrettutto le Compagnie applicano la procedura claims made sempre in forma spuria, ovviamente a loro esclusivo favore. Per i geometri, architetti ed ingegneri che devono sottostare alle responsabilità di cui all’art. 1669 cc, queste polizze non possono essere assolutamente considerate quali copertura assicurativa IDONEA. Si consideri che tutte queste polizze sono annuali, possono essere sospese alla fine di ogni anno anche senza giustificazione e sono anche soggette a diritto di sospensione a seguito di ogni sinistro. In questi casi il professionista resta del tutto scoperto per i dieci anni precedenti, per quali ha regolarmente pagato il premio ! E quali sono le coperture in caso di premorienza, pensionamento o sospensione della attività professionale ?
Ignorando del tutto quanto prescrive il cc all’art. 1917, chi tutelerà per i successivi 10 anni, come richiesto dalla legge, il cliente e il professionista in caso di richiesta di danni ?
Si evidenzia l’assoluta indifferenza da parte degli organi nazionali di categoria e la ignoranza di quanto precisa la nuova legge che prevede proprio il dovere e la competenza dei Consigli Nazionali e delle Casse nel definire le polizze che siano idonee agli obbiettivi che si propone la legge.
Franco Dal Mas
Per favore, se avete notizia di Compagnie che rispettano ancora il dettato dell’art. 1917 del cc (come era normale fino ad alcuni anni or sono) comunicate il loro nominativo. Grazie.
Scusate ma non si fa riferimento a tutti i professionisti che sono organizzati in ordini, ma poi gli ordini almeno degli avvocati, non dovevano essere soppressi entro agosto appunto?
non è il solito pastrocchio?
qcn ne sa qcs?